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CAAF CGIL, Centro Autorizzato Assistenza Fiscale - Pagina 5

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CAAF CGIL, Centro Autorizzato Assistenza Fiscale
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IMU

Tutto quello che è bene sapere su questa nuova imposta

Frutto del c.d. "Federalismo Fiscale” (artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), l’IMU ha avuto un’improvvisa accelerazione. Infatti il governo dei tecnici, pochi giorni dopo il suo insediamento, ha deciso con il  Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, più noto come il  “Salva Italia” di anticipare al 2012 l’applicazione dell’imposta in via sperimentale in tutti i comuni d’Italia, fino al 2014.

Chi deve pagare l’IMU

L’Imposta ha quale presupposto impositivo il possesso di immobili ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono soggetti passivi, quindi tenuti al pagamento dell’IMU, anche se non residenti nel territorio dello stato, i proprietari, i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di usufrutto legale (ad esempio sui beni dei minori), di immobili quali:

  • fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano, comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa,
  • fabbricati rurali,
  • fabbricati rurali strumentali,
  • aree edificabili,
  • terreni agricoli anche se non coltivati.

Riduzioni della base imponibile: i casi previsti dalla legge

Eccezione

Il titolare del diritto di godimento sulla casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione/divorzio tra i coniugi che, indipendentemente dalla quota di possesso, deve pagare l’IMU sull’intero valore dell’immobile.
Da ciò ne consegue che il coniuge non assegnatario, anche se proprietario in toto o in parte della casa assegnata all’ex coniuge, non paga l’IMU.

Esenti

Sono esenti da IMU, se situati in zone montane definite tali dalla legge:

  • i fabbricati rurali strumentali
  • i terreni agricoli

Cosa si deve intendere per casa di abitazione

Il Decreto “Salva Italia” ha espressamente previsto l’assoggettamento all’IMU anche dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dando ad esse una precisa definizione:

  • per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  • per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Su quale base calcolare l’IMU

La base imponibile su cui calcolare l’IMU, viene determinata in modo diversificato a seconda della tipologia di immobile: fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili.

La tabella lo illustra chiaramente

Tabella 1 IMU, Tipologia di immobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base imponibile, come sopra calcolata e rapportata alla percentuale di possesso, è ridotta del 50%, se:

  • il fabbricato è considerato di interesse storico o artistico;
  • il fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale tale condizione sussiste.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta solo sulla parte di valore (come sopra determinato) eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:

  • del 70% dell’imposta che grava sulla parte di valore che eccede 6.000 euro e fino a 15.500 euro,
  • del 50% dell’imposta che grava sulla parte di valore che eccede 15.500 euro e fino a 25.500 euro,
  • del 25% dell’imposta che grava sulla parte di valore che eccede 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Le aliquote e i poteri dei comuni

Al fine del calcolo dell’IMU il legislatore ha definito le aliquote da applicare alla base imponibile prevedendo per ognuna un margine di modifica da affidare alle delibere dei consigli comunali.

Ai Comuni è affidata inoltre la potestà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non sia locata, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:

  • anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  • cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Tabella 2 IMU, Aliquota di legge

 

Quali detrazioni per la casa di abitazione e le relative pertinenze?

Sono previste dalla legge  due tipologie di detrazione di cui:

  • una oggettiva legata all’uso dell’immobile (casa di abitazione);
  • una soggettiva legata al numero dei figli, del soggetto passivo, che dimorano nell’immobile.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae un importo pari a € 200 che:

  • può essere fatto valere fino a concorrenza dell’imposta stessa (non da quindi luogo a rimborsi);
  • deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione del fabbricato ad abitazione principale;
  • se il fabbricato è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi (es. comproprietari), l’importo spetta a ciascuno di essi non sulla base della percentuale di possesso ma proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (es. se due soggetti sono comproprietari della casa di abitazione uno per il 75% e l’altro per 25%, la detrazione spetta per € 100 ciascuno).

Questa detrazione spetta anche:

  • ai soci assegnatari di fabbricati delle cooperative a proprietà indivisa;
  • agli assegnatari di alloggi ex IACP.

Solo se il Comune ha deliberato l’assimilazione ad abitazione principale, la detrazione spetta:

  • all’anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non sia locata;
  • al cittadino italiano residente all’estero, purché l’abitazione non sia locata.

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013:

  • la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio fino ad un massimo di 400 euro (equivalente a otto figli):
    -  di età non superiore a 26 anni,
    -  che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Al fine della detrazione per figli che risiedono nell’abitazione, non è rilevante che gli stessi siano oppure no fiscalmente a carico del genitore, quindi tale detrazione spetta indipendentemente dal reddito che il figlio ha.

Come e quando si paga l’IMU

Il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate di pari importo (50%) di cui:

  • la prima entro il 16 giugno (per il 2012: 18 giugno, in quanto il 16 è sabato);
  • la seconda entro il 16 dicembre (per il 2012: 17 dicembre in quanto il 16 è domenica).

E’ consentito al contribuente di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con Modello F24 e dal 1 dicembre 2012 anche con bollettino postale, distinguendo, con codici tributo diversi, la quota riservata allo Stato dalla quota riservata al Comune.

Per il 2012, in deroga a quanto sopra illustrato,

  • il pagamento della prima rata è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nella misura pari al 50%, dell’importo ottenuto applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni di legge (0,4%, 0,76%, 0,2% le aliquote, 200 euro più eventuali 50 euro per ciascun figlio la detrazione per abitazione principale); se trattasi di fabbricati rurali strumentali la percentuale è del 30%;
  • il pagamento della seconda rata verrà effettuato a saldo dell’imposta complessiva dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima, sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste dai Comuni che possono deliberare in tal senso entro il 30 settembre 2012;
  • l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’importo ottenuto applicando alla base imponibile l’aliquota e la detrazione di legge (0,4% l’aliquota, 200 euro più eventuali 50 euro per ciascun figlio la detrazione) e la terza a saldo dell’imposta complessiva dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulle prime due, sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste dai Comuni.

Le rate così determinate devono essere versate rispettivamente entro il:

  • 18 giugno la prima (il 16 è sabato),
  • 17 settembre la seconda (il 16 è domenica),
  • 17 dicembre la terza (il 16 è domenica).

La stessa imposta può essere versata in due rate con le modalità indicate nei due punti precedenti.

Riepilogo delle aliquote, delle quote di imposta riservate al Comune e allo Stato e dei rispettivi codici tributo da indicare nel modello F24 per il pagamento della 1° rata


Tabella 3 IMU, Quota Stato e Comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se il fabbricato rurale strumentale non è accatastato (l’accatastamento all’urbano deve essere effettuato entro il 30/11/2012) il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre.

L'imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero

Nell’ormai celebre decreto, conosciuto come “Salva Italia” (n. 201 del 6 dicembre 2011), il governo ha introdotto, con decorrenza dall’1.1.2011 (quindi retroattiva),  un’imposta sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) e delle attività finanziarie detenute all'estero, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ancorché cittadini non italiani.

Quali sono i cittadini  tenuti a pagare questa  imposta?

L’imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche che risiedono in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, per la maggior parte dell’anno (183 giorni oppure 184 se l’anno è bisestile):

  • sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente,

oppure

  • hanno nel territorio dello Stato il domicilio civilistico (il centro vitale d’interesse),

oppure

  • hanno nel territorio dello Stato la residenza civilistica (la dimora abituale).

Attenzione
L’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente, il domicilio nel territorio dello Stato e la residenza nel territorio dello Stato sono criteri alternativi e non concorrenti; è quindi sufficiente il verificarsi di uno solo di essi per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

L’imposta ha quale presupposto impositivo il possesso o la titolarità di un diritto reale da parte di cittadini residenti in Italia, di immobili situati in un Paese estero, a qualsiasi uso destinati.

Si ricorda che tra i diritti reali rientrano:

  • l’usufrutto;
  • il diritto d’uso;
  • il diritto di abitazione;
  • il diritto di enfiteusi;

mentre è esclusa la nuda proprietà.

Qual è la base imponibile per calcolare l’imposta?

La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dal costo d’acquisto risultante dall’atto d’acquisto o dai contratti e in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtensten) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di mercato.

Come si calcola l’imposta?

L’imposta è determinata applicando al valore dell’immobile l’aliquota dello 0,76%.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso considerando intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L’imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.

Credito d’imposta

Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

L'abitazione dei cittadini che prestano lavoro all’estero

Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti, l'imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Si osservi come tali disposizioni siano le stesse previste ai fini IMU per l’abitazione principale.

Quale dichiarazione va fatta e come si paga questa imposta?

I soggetti interessati all’imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730), compilando l’apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento entro i termini previsti per l’Irpef attraverso il modello F24.

L’imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

L’imposta ha quale presupposto impositivo la detenzione, da parte di cittadini residenti in Italia, di attività finanziarie in paesi esteri.

Qual è la base imponibile?

La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Per quanto concerne i conti correnti chiusi in corso d’anno, atteso che la base imponibile è come visto determinata con riferimento al valore al 31.12 ma l’imposta deve essere determinata in ragione del periodo di detenzione, si è in attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Come viene calcolata l’imposta?

L’imposta è determinata applicando al valore l’aliquota stabilita, in via generale, nella misura dell’1 per mille, per il 2011 e il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita nella misura fissa di euro 34,20.

Credito d’Imposta

Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Quali dichiarazioni bisogna presentare e come si paga?

I soggetti interessati all’imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730), compilando l’apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento con il modello F24 entro i termini previsti per l’Irpef.



 

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