CAAF CGIL, Centro Autorizzato Assistenza Fiscale

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I SERVIZI FISCALI DELLA CGIL NUORO

Recapiti Ufficio CAAF CGIL Prov.le

Telefono: 0784/32439     Fax: 0784/235296


Reponsabile CAAF CGIL Provinciale Nuoro

Operatrici CAAF CGIL Nuoro

Operatrici CAAF CGIL Zonali

 

Il CAAF CGIL dalla sua costituzione nel 1993 ha sempre rappresentato una qualificata ed economica soluzione per la stragrande maggioranza dei contribuenti ogni anno alle prese con costose pratiche burocratiche. Il CAAF CGIL assiste in ogni adempimento fiscale, tributario ed amministrativo anche i lavoratori in mobilità, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori parasubordinati e quelli interinali. Entro quest’anno con l’attivazione degli invii telematici dell’Iva, delle dichiarazioni di fine anno e dei contratti d’affitto, il CAAF CGIL potrà rivolgersi all’intero mondo del lavoro, compresi i collaboratori Iva, i rappresentanti di commercio, i promotori finanziari e in genere tutti i prestatori di opera professionale.

I SERVIZI CAAF


 


 

730
Dal 1993 è stato introdotto, come tipo di dichiarazione dei redditi, oltre al modello Unico, anche il modello 730, che si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale.
L’assistenza fiscale è il sistema che consente al contribuenti di semplificare i propri adempimenti fiscali rivolgendosi ad un CAAF per l’elaborazione del modello 730.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi “preferito” dai contribuenti italiani  (dipendenti e pensionati), perché richiede una compilazione semplificata  ed è l'unico che garantisce il conguaglio fiscale direttamente nella busta paga o sul rateo della pensione.

Quando e come si può utilizzare il modello 730

Chi non può utilizzare il modello 730:

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello Unico i contribuenti che:


Il modello 730 può essere:

In entrambi i casi, il contribuente deve esibire ai CAAF tutta la documentazione a corredo della dichiarazione. Il CAAF ha l'obbligo di apporre su tale documentazione il visto di conformità.

Il CAAF elabora il mod. 730 e provvede a:

Se il contribuente che ha presentato il modello 730 si accorge di errori o dimenticanze che modificano il risultato contabile determinando un maggior credito, un minor debito ovvero la modifica di dati che non cambia il risultato contabile, ha la possibilità di rimediare presentando un modello 730 integrativo.

 



 

 

 

 

Modello UNICO
Attraverso la presentazione del Modello UNICO, a differenza del modello 730, è possibile indicare tutte le tipologie reddituali ed è pertanto utilizzabile dalla generalità dei contribuenti.

Le persone fisiche che utilizzano il modello UNICO per assolvere ai loro obblighi dichiarativi ai fini IRPEF possono con tale dicharazione adempire anche ad eventuali obblighi di dichiarazione ai fini IVA, IRAP, come sostituti d'imposta e nei confronti degli enti previdenziali.

Il saldo a debito IRPEF e delle addizionali risultante dal Modello UNICO deve essere versato in posta o in banca direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il Modello F24.

Il saldo a credito di IRPEF e delle adizionali può essere:

Quando e come si deve utilizzare il modello UNICO

Non può essere presentato in forma congiunta.

 


 

 

IMU

Tutto quello che è bene sapere su questa nuova imposta

Frutto del c.d. "Federalismo Fiscale” (artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), l’IMU ha avuto un’improvvisa accelerazione. Infatti il governo dei tecnici, pochi giorni dopo il suo insediamento, ha deciso con il  Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, più noto come il  “Salva Italia” di anticipare al 2012 l’applicazione dell’imposta in via sperimentale in tutti i comuni d’Italia, fino al 2014.

Chi deve pagare l’IMU

L’Imposta ha quale presupposto impositivo il possesso di immobili ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono soggetti passivi, quindi tenuti al pagamento dell’IMU, anche se non residenti nel territorio dello stato, i proprietari, i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di usufrutto legale (ad esempio sui beni dei minori), di immobili quali:

Riduzioni della base imponibile: i casi previsti dalla legge

Eccezione

Il titolare del diritto di godimento sulla casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione/divorzio tra i coniugi che, indipendentemente dalla quota di possesso, deve pagare l’IMU sull’intero valore dell’immobile.
Da ciò ne consegue che il coniuge non assegnatario, anche se proprietario in toto o in parte della casa assegnata all’ex coniuge, non paga l’IMU.

Esenti

Sono esenti da IMU, se situati in zone montane definite tali dalla legge:

Cosa si deve intendere per casa di abitazione

Il Decreto “Salva Italia” ha espressamente previsto l’assoggettamento all’IMU anche dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dando ad esse una precisa definizione:

Su quale base calcolare l’IMU

La base imponibile su cui calcolare l’IMU, viene determinata in modo diversificato a seconda della tipologia di immobile: fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili.

La tabella lo illustra chiaramente

Tabella 1 IMU, Tipologia di immobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base imponibile, come sopra calcolata e rapportata alla percentuale di possesso, è ridotta del 50%, se:

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta solo sulla parte di valore (come sopra determinato) eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:

Le aliquote e i poteri dei comuni

Al fine del calcolo dell’IMU il legislatore ha definito le aliquote da applicare alla base imponibile prevedendo per ognuna un margine di modifica da affidare alle delibere dei consigli comunali.

Ai Comuni è affidata inoltre la potestà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non sia locata, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:

Tabella 2 IMU, Aliquota di legge

 

Quali detrazioni per la casa di abitazione e le relative pertinenze?

Sono previste dalla legge  due tipologie di detrazione di cui:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae un importo pari a € 200 che:

Questa detrazione spetta anche:

Solo se il Comune ha deliberato l’assimilazione ad abitazione principale, la detrazione spetta:

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013:

Al fine della detrazione per figli che risiedono nell’abitazione, non è rilevante che gli stessi siano oppure no fiscalmente a carico del genitore, quindi tale detrazione spetta indipendentemente dal reddito che il figlio ha.

Come e quando si paga l’IMU

Il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate di pari importo (50%) di cui:

E’ consentito al contribuente di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con Modello F24 e dal 1 dicembre 2012 anche con bollettino postale, distinguendo, con codici tributo diversi, la quota riservata allo Stato dalla quota riservata al Comune.

Per il 2012, in deroga a quanto sopra illustrato,

Le rate così determinate devono essere versate rispettivamente entro il:

La stessa imposta può essere versata in due rate con le modalità indicate nei due punti precedenti.

Riepilogo delle aliquote, delle quote di imposta riservate al Comune e allo Stato e dei rispettivi codici tributo da indicare nel modello F24 per il pagamento della 1° rata


Tabella 3 IMU, Quota Stato e Comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se il fabbricato rurale strumentale non è accatastato (l’accatastamento all’urbano deve essere effettuato entro il 30/11/2012) il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre.

L'imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero

Nell’ormai celebre decreto, conosciuto come “Salva Italia” (n. 201 del 6 dicembre 2011), il governo ha introdotto, con decorrenza dall’1.1.2011 (quindi retroattiva),  un’imposta sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) e delle attività finanziarie detenute all'estero, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ancorché cittadini non italiani.

Quali sono i cittadini  tenuti a pagare questa  imposta?

L’imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche che risiedono in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, per la maggior parte dell’anno (183 giorni oppure 184 se l’anno è bisestile):

oppure

oppure

Attenzione
L’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente, il domicilio nel territorio dello Stato e la residenza nel territorio dello Stato sono criteri alternativi e non concorrenti; è quindi sufficiente il verificarsi di uno solo di essi per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

L’imposta ha quale presupposto impositivo il possesso o la titolarità di un diritto reale da parte di cittadini residenti in Italia, di immobili situati in un Paese estero, a qualsiasi uso destinati.

Si ricorda che tra i diritti reali rientrano:

mentre è esclusa la nuda proprietà.

Qual è la base imponibile per calcolare l’imposta?

La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dal costo d’acquisto risultante dall’atto d’acquisto o dai contratti e in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtensten) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di mercato.

Come si calcola l’imposta?

L’imposta è determinata applicando al valore dell’immobile l’aliquota dello 0,76%.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso considerando intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L’imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.

Credito d’imposta

Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

L'abitazione dei cittadini che prestano lavoro all’estero

Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti, l'imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Si osservi come tali disposizioni siano le stesse previste ai fini IMU per l’abitazione principale.

Quale dichiarazione va fatta e come si paga questa imposta?

I soggetti interessati all’imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730), compilando l’apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento entro i termini previsti per l’Irpef attraverso il modello F24.

L’imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

L’imposta ha quale presupposto impositivo la detenzione, da parte di cittadini residenti in Italia, di attività finanziarie in paesi esteri.

Qual è la base imponibile?

La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Per quanto concerne i conti correnti chiusi in corso d’anno, atteso che la base imponibile è come visto determinata con riferimento al valore al 31.12 ma l’imposta deve essere determinata in ragione del periodo di detenzione, si è in attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Come viene calcolata l’imposta?

L’imposta è determinata applicando al valore l’aliquota stabilita, in via generale, nella misura dell’1 per mille, per il 2011 e il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita nella misura fissa di euro 34,20.

Credito d’Imposta

Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Quali dichiarazioni bisogna presentare e come si paga?

I soggetti interessati all’imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730), compilando l’apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento con il modello F24 entro i termini previsti per l’Irpef.


RED

Che cos'è il modello RED:

Il Modello RED è il modulo per comunicare all'Ente pensionistico interessato i dati reddituali al fine di consentire la verifica del diritto all'integrazione della prestazione previdenziale.

A chi è rivolto:

Il Modello RED è rivolto ai pensionati con:

L'Ente pensionistico interessato decide ogni anno le annualità oggetto di verifica.
Il pensionato che riceve dall'Ente pensionistico interessato la richiesta di comunicazione dei dati per il Modello RED deve recarsi da un soggetto abilitato alla certificazione del reddito che sia convenzionato con l'Ente stesso (CAAF o CAF ed altri soggetti abilitati) per la verifica dei dati da comunicare e la compilazione della modulistica necessaria.
Il soggetto abilitato (il CAAF o il CAF) deve stampare e consegnare al pensionato la dichiarazione Modello RED e deve inoltre trasmettere i dati delle dichiarazioni all'Ente per via telematica.
I pensionati devono presentare il modello RED solo se in possesso di redditi che non devono essere dichiarati al fisco.

La presentazione del mod. RED, pertanto, è obbligatoria se:

N.B.: Non deve essere presentata nessuna dichiarazione se la situazione reddituale del pensionato e quella degli eventuali familiari, per i quali è richiesta la dichiarazione, è stata integralmente dichiarata al fisco mediante il mod. 730 o il mod. UNICO.

Documenti necessari per il modello RED:

Scadenze:

Il Mod. RED non ha scadenza particolare.  Deve essere compilato, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera inviata dall'Ente Previdenziale.